AGB

Termini e condizioni generali

Albergo Die Arlbergerin & Pension Der Steinbock

Si applicano le norme generali del settore alberghiero del 2006.
ad eccezione delle condizioni di cancellazione

§ 1 Ambito di applicazione 1.1 Le presenti Condizioni generali di contratto per il settore alberghiero (di seguito “AGBH 2006”) sostituiscono le precedenti ÖHVB nella versione del 23 settembre 1981. 1.2 L’AGBH 2006 non esclude accordi speciali. L’AGBH 2006 è sussidiaria rispetto agli accordi presi in dettaglio.

§ 2 Definizioni 2.1 Definizioni dei termini: “Host”: indica una persona fisica o giuridica che ospita ospiti dietro compenso. “Ospite”: è una persona fisica che usufruisce dell’alloggio. Di norma, l’ospite è anche il partner contrattuale. Sono considerate ospiti anche le persone che arrivano con il partner contrattuale (ad es. familiari, amici, ecc.). “Parte”: indica una persona fisica o giuridica, nazionale o straniera, che stipula un contratto di alloggio come ospite o per conto di un ospite. “Consumatore” e “Imprenditore”: i termini devono essere intesi nel senso del Consumer Protection Act 1979 e successive modifiche. “Contratto di alloggio”: È il contratto stipulato tra l’albergatore e la parte contraente, il cui contenuto è disciplinato in modo più dettagliato di seguito.

§ 3 Conclusione del contratto – acconto 3.1 Il contratto di alloggio si conclude con l’accettazione dell’ordine della parte contraente da parte dell’albergatore. Le dichiarazioni elettroniche si considerano ricevute se la parte a cui sono destinate è in grado di recuperarle in circostanze ordinarie e se la ricezione avviene durante l’orario di lavoro annunciato dell’albergatore. 3.2 L’albergatore ha il diritto di stipulare il contratto di locazione a condizione che la parte contraente versi un acconto. In questo caso, l’albergatore è tenuto a comunicare alla parte contraente l’acconto richiesto prima di accettare l’ordine scritto o orale della parte contraente. Se la parte contraente è d’accordo con il deposito (per iscritto o verbalmente), il contratto di alloggio viene stipulato dopo il ricevimento da parte dell’albergatore della dichiarazione di accordo sul pagamento del deposito della parte contraente. 3.3 Il contraente è tenuto a versare la caparra al più tardi 7 giorni prima dell’alloggio. I costi della transazione di denaro (ad esempio le spese di trasferimento) sono a carico della parte contraente. Per le carte di credito e di debito, si applicano i termini e le condizioni delle società di carte. 3.4 L’acconto è un pagamento parziale del compenso concordato.

§ 4 Inizio e fine dell’alloggio 4.1 La parte contraente ha diritto a trasferirsi nei locali affittati a partire dalle ore 16.00 del giorno concordato (“giorno di arrivo”), a meno che l’albergatore non proponga un orario di riferimento diverso. 4.2 Se una camera viene occupata per la prima volta prima delle 6.00, la notte precedente viene considerata come primo pernottamento. 4.3 Le camere affittate devono essere liberate dal contraente entro le ore 12.00 del giorno di partenza. L’albergatore ha il diritto di addebitare un giorno in più se le stanze affittate non vengono liberate a tempo debito.

§ 6 Fornitura di un alloggio sostitutivo 6.1 L’albergatore può mettere a disposizione della parte contraente o degli ospiti un alloggio sostitutivo adeguato (della stessa qualità) se ciò è ragionevole per la parte contraente, in particolare se lo scostamento è minimo e oggettivamente giustificato. 6.2 Viene fornita una giustificazione oggettiva, ad esempio se la/e camera/e è/sono diventata/e inutilizzabile/i, se gli ospiti già ospitati prolungano il loro soggiorno, se c’è un overbooking o se altre importanti misure operative rendono necessario questo passo. 6.3 Eventuali spese aggiuntive per l’alloggio sostitutivo sono a carico dell’albergatore.

§ 7 Diritti della parte contraente 7.1 Con la stipula di un contratto di alloggio, la parte contraente acquisisce il diritto all’uso abituale dei locali affittati, alle strutture dell’esercizio ricettivo che sono abitualmente e senza condizioni particolari accessibili agli ospiti e al servizio abituale. La parte contraente eserciterà i propri diritti in conformità con le linee guida dell’hotel e/o degli ospiti (regole della casa).

§ 8 Doveri del partner contrattuale 8.1 Il contraente è tenuto a pagare il compenso pattuito più eventuali importi aggiuntivi dovuti all’utilizzo separato dei servizi da parte del contraente e/o degli ospiti che lo accompagnano, più l’IVA di legge, entro il momento della partenza. 8.2 L’albergatore non è obbligato ad accettare valute estere. Se l’albergatore accetta valute straniere, queste saranno accettate in pagamento al tasso di cambio giornaliero, ove possibile. Se l’albergatore accetta valute estere o mezzi di pagamento senza contanti, la parte contraente si fa carico di tutti i costi relativi, come ad esempio le richieste alle società di carte di credito, i telegrammi, ecc. 8.3 La parte contraente è responsabile nei confronti dell’albergatore per i danni causati dalla parte contraente o dall’ospite o da altre persone che accettano i servizi dell’albergatore con la consapevolezza o la volontà della parte contraente.

§ 9 Diritti del proprietario 9.1 Se la parte contraente si rifiuta di pagare il compenso pattuito o è in ritardo, l’albergatore ha diritto al diritto di ritenzione ai sensi dell’art. 970c del Codice civile austriaco (ABGB) e al diritto di pegno ai sensi dell’art. 1101 del Codice civile austriaco (ABGB) sugli oggetti portati dalla parte contraente o dall’ospite. L’albergatore ha inoltre diritto a questo diritto di ritenzione o di pegno per garantire i propri crediti derivanti dal contratto di alloggio, in particolare per le spese di ristorazione, le altre spese sostenute per conto della parte contraente e per eventuali richieste di risarcimento di qualsiasi tipo. 9.2 Se il servizio viene richiesto nella stanza della festa o in orari insoliti (dopo le 20.00 e prima delle 6.00), l’albergatore ha il diritto di addebitare una tariffa speciale. Tuttavia, questo supplemento deve essere indicato sul tabellone delle tariffe della camera. L’albergatore può fornire questi servizi anche rifiutare per motivi operativi. 9.3 L’albergatore ha il diritto di fatturare o fatturare provvisoriamente le proprie prestazioni in qualsiasi momento.

§ 10 Doveri dell’albergatore 10.1 L’albergatore è tenuto a fornire le prestazioni concordate in misura corrispondente al suo standard. 10.2 Le prestazioni speciali dell’albergatore che richiedono un premio e che non sono comprese nel prezzo dell’alloggio sono esemplari: a) Servizi speciali di alloggio che possono essere addebitati separatamente, come la fornitura di saloni, sauna, piscina coperta, piscina, solarium, garage, ecc; b) Per la fornitura di letti supplementari o di letti per bambini viene applicato un prezzo ridotto.

§ 11 Responsabilità dell’albergatore per i danni agli oggetti portati nell’alloggio 11.1 L’albergatore è responsabile ai sensi degli articoli 970 e seguenti del Codice civile austriaco (ABGB) per gli oggetti portati dalla parte contraente. L’albergatore risponde solo se gli oggetti sono stati consegnati all’albergatore o alle persone autorizzate dall’albergatore o sono stati portati in un luogo indicato o designato a tale scopo dall’albergatore. Se l’albergatore non è in grado di fornire la prova, risponde per colpa propria o dei suoi collaboratori, nonché delle persone in partenza e in arrivo. Ai sensi del § 970 comma 1 ABGB, l’albergatore è responsabile al massimo fino all’importo stabilito dalla legge federale del 16 novembre 1921 sulla responsabilità degli albergatori e di altri imprenditori, come modificata di volta in volta. Se la parte contraente o l’ospite non ottempera immediatamente alla richiesta dell’albergatore di depositare i propri effetti personali in un deposito speciale, l’albergatore è esonerato da qualsiasi responsabilità. L’importo della responsabilità dell’albergatore è limitato al massimo alla somma dell’assicurazione di responsabilità civile del rispettivo albergatore. Si terrà conto di eventuali errori da parte del partner contrattuale o dell’ospite. 11.2 L’albergatore non risponde per negligenza lieve. Se il partner contrattuale è un imprenditore, la responsabilità è esclusa anche per colpa grave. In questo caso, l’onere della prova dell’esistenza della colpa spetta al partner contrattuale. I danni conseguenti o indiretti e il mancato guadagno non saranno risarciti in nessun caso. 11.3 L’albergatore risponde di oggetti di valore, denaro e titoli solo fino all’importo attuale di 550 euro. L’albergatore è responsabile di ulteriori danni solo nel caso in cui abbia preso in consegna questi oggetti per la conservazione con la consapevolezza del loro stato o nel caso in cui il danno sia stato causato da lui stesso o da uno dei suoi collaboratori. Le limitazioni di responsabilità di cui ai punti 12.1 e 12.2 si applicano mutatis mutandis. 11.4 L’albergatore può rifiutare la custodia di oggetti di valore, denaro e titoli se si tratta di oggetti di valore notevolmente superiore a quello che gli ospiti della struttura ricettiva in questione sono soliti lasciare in custodia. 11.5 In caso di custodia presunta, la responsabilità è esclusa se la parte contraente e/o l’ospite non comunica immediatamente all’albergatore il danno verificatosi dal momento in cui ne viene a conoscenza. Inoltre, questi diritti devono essere fatti valere in tribunale entro tre anni dalla conoscenza o dalla possibile conoscenza da parte del partner contrattuale o dell’ospite; altrimenti il diritto si estingue.

§ 12 Limitazioni di responsabilità 12.1 Se la parte è un consumatore, l’albergatore non è responsabile per colpa lieve, ad eccezione dei danni alla persona. 12.2 Se la parte è un imprenditore, è esclusa la responsabilità dell’albergatore per colpa lieve e grave. In questo caso, l’onere della prova dell’esistenza della colpa spetta al partner contrattuale. I danni conseguenti, i danni immateriali o indiretti, nonché i mancati profitti saranno non sostituiti. Il danno da risarcire troverà in ogni caso il suo limite nell’importo dell’interesse fiduciario.

§ 13 Zootecnia 13.1 Gli animali possono essere introdotti nella struttura ricettiva solo previo consenso dell’albergatore ed eventualmente dietro compenso speciale. 13.2 Il contraente che porta con sé un animale è tenuto a custodirlo o sorvegliarlo adeguatamente durante il soggiorno o a farlo custodire o sorvegliare da terzi idonei a sue spese. 13.3 Il contraente o l’ospite che porta con sé un animale deve disporre di un’adeguata assicurazione di responsabilità civile per gli animali o di un’assicurazione di responsabilità civile privata che copra anche eventuali danni causati dagli animali. Su richiesta dell’albergatore è necessario fornire la prova dell’assicurazione corrispondente. 13.4 La parte contraente o il suo assicuratore sono responsabili in solido nei confronti dell’albergatore per i danni causati dagli animali portati con sé. Il danno comprende in particolare anche i risarcimenti che l’albergatore deve fornire a terzi. 13.5 Gli animali non sono ammessi nei saloni, nelle sale sociali, nelle sale ristorante e nelle aree benessere.

§ 14 Estensione dell’alloggio 14.1 La parte contraente non ha diritto alla proroga del soggiorno. Se la parte contraente comunica in tempo utile il proprio desiderio di prolungare il soggiorno, l’albergatore può accettare la proroga del contratto di alloggio. L’albergatore non è obbligato a farlo. 14.2 Se la parte contraente non può lasciare la struttura ricettiva il giorno della partenza perché tutte le opzioni di partenza sono bloccate o inutilizzabili a causa di circostanze straordinarie imprevedibili (ad esempio, nevicate estreme, inondazioni, ecc.), il contratto di alloggio viene automaticamente prorogato per la durata dell’impossibilità di partenza. Una riduzione del canone per questo periodo è possibile solo se il contraente non è in grado di utilizzare pienamente i servizi offerti dalla struttura ricettiva a causa delle condizioni meteorologiche straordinarie. L’albergatore ha diritto a chiedere almeno la tariffa corrispondente al prezzo solitamente applicato in bassa stagione.

§ 15 Risoluzione del contratto di alloggio – Risoluzione anticipata 15.1 Se il contratto di alloggio è stato stipulato per un periodo di tempo determinato, esso termina alla scadenza del termine. 15.2 In caso di partenza anticipata della parte contraente, l’albergatore ha il diritto di esigere l’intero compenso pattuito. L’albergatore dovrà detrarre quanto risparmiato in seguito al mancato utilizzo della sua offerta di servizi o quanto ricevuto affittando le camere ordinate ad altri soggetti. Si parla di risparmio solo se la struttura ricettiva è completamente occupata al momento del mancato utilizzo dei locali ordinati dall’ospite e se i locali possono essere affittati ad altri ospiti a causa della disdetta del contraente. L’onere della prova del risparmio è a carico della parte contraente. 15.3 Il decesso dell’Ospite risolve il contratto con l’albergatore. 15.4 Se il contratto di alloggio è stato stipulato a tempo indeterminato, le parti contraenti possono recedere dal contratto fino alle ore 10.00 del terzo giorno prima della scadenza prevista. 15.5 L’albergatore ha il diritto di risolvere il contratto di alloggio con effetto immediato per giusta causa, in particolare se la parte contraente o l’ospite a) faccia un uso considerevolmente dannoso dei locali o, con il suo comportamento sconsiderato, offensivo o comunque gravemente scorretto, renda la convivenza spiacevole agli altri ospiti, al proprietario, alle sue persone o a terzi che risiedono nella struttura ricettiva o si renda colpevole di un’infrazione punibile contro la proprietà, la morale o l’incolumità fisica nei confronti di queste persone; b) è affetto da una malattia contagiosa o da una malattia che si protrae oltre il periodo di permanenza o comunque diventa bisognoso di cure; c) non paga le fatture presentate alla scadenza entro un termine ragionevole (3 giorni). 15.6 Se l’esecuzione del contratto diventa impossibile a causa di un evento considerato di forza maggiore (ad es. cause di forza maggiore, scioperi, serrate, decreti ufficiali, ecc.), l’albergatore può recedere dal contratto di alloggio in qualsiasi momento senza rispettare un termine di preavviso, a meno che il contratto non sia già stato risolto per legge o l’albergatore non sia esonerato dall’obbligo di fornire l’alloggio. è esente. Sono escluse le richieste di risarcimento danni ecc. da parte del partner contrattuale.

§ 16 Malattia o morte dell’ospite 16.1 Se l’Ospite si ammala durante il soggiorno nella struttura ricettiva, l’albergatore è tenuto a fornire assistenza medica su richiesta dell’Ospite. In caso di pericolo imminente, l’albergatore deve provvedere all’assistenza medica anche senza una richiesta specifica dell’ospite, in particolare se è necessario e l’ospite non è in grado di farlo da solo. 16.2 Finché l’ospite non è in grado di prendere decisioni o non è possibile contattare i parenti dell’ospite, l’albergatore provvede alle cure mediche a spese dell’ospite. Tuttavia, l’ambito di applicazione di queste misure assistenziali termina nel momento in cui l’ospite è in grado di prendere decisioni o i parenti sono stati informati del caso di malattia. 16.3 L’albergatore ha diritto a un risarcimento da parte della parte contraente e dell’ospite o, in caso di decesso, dai loro successori legali, in particolare per i seguenti costi: a) spese mediche arretrate, costi per il trasporto in ambulanza, farmaci e rimedi b) la disinfezione del locale che si è resa necessaria, c) biancheria, lenzuola e arredi da letto divenuti inutilizzabili, altrimenti per la disinfezione o la pulizia accurata di tutti questi articoli, d) Ripristino di pareti, arredi, tappeti, ecc. nella misura in cui siano stati contaminati o danneggiati in relazione alla malattia o al decesso, e) L’affitto della camera, nella misura in cui la camera è stata occupata dall’ospite, più eventuali giorni di inagibilità delle camere a causa di disinfezione, evacuazione o simili, f) qualsiasi altro danno subito dall’albergatore.

§ 17 Luogo di esecuzione, foro competente e scelta di legge 17.1 Il luogo di esecuzione è il luogo in cui si trova la struttura ricettiva. 17.2 Il presente contratto è soggetto al diritto formale e sostanziale austriaco, con esclusione delle norme di diritto internazionale privato (in particolare IPRG e EVÜ) e della Convenzione delle Nazioni Unite sui contratti di vendita internazionale di beni. 17.3 Il foro competente esclusivo per le transazioni commerciali bilaterali è la sede legale dell’albergatore, il quale è autorizzato a far valere i propri diritti anche presso qualsiasi altro tribunale locale e competente. 17.4 Se il contratto di alloggio è stato stipulato con un contraente che è un consumatore e ha la sua residenza o la sua dimora abituale in Austria, le azioni contro il consumatore possono essere intentate solo nel luogo di residenza, nella dimora abituale o nel luogo di lavoro del consumatore. 17.5 Se il contratto di alloggio è stato stipulato con un contraente che è un consumatore e che è domiciliato in uno Stato membro dell’Unione Europea (ad eccezione dell’Austria), in Islanda, in Norvegia o in Svizzera, il tribunale con giurisdizione locale e per materia per il domicilio del consumatore avrà la competenza esclusiva per le azioni contro il consumatore.

§ 18 Varie 18.1 A meno che le disposizioni di cui sopra non prevedano diversamente, la decorrenza di un termine inizia con la consegna del documento che fissa il termine alle parti contraenti, che devono rispettarlo. Quando si calcola un limite di tempo che è determinato da giorni, il giorno in cui cade il punto nel tempo o l’evento in base al quale deve essere determinato l’inizio del limite di tempo non viene conteggiato. I termini determinati da settimane o mesi si riferiscono al giorno della settimana o del mese che, per la sua designazione o il suo numero, corrisponde al giorno a partire dal quale il termine deve essere conteggiato. Se questo giorno manca nel mese, è decisivo l’ultimo giorno del mese. 18.2 Le dichiarazioni devono pervenire all’altra parte contraente l’ultimo giorno del periodo (mezzanotte). 18.3 L’albergatore ha il diritto di compensare i crediti della parte contraente con i propri crediti. La Parte contraente non ha il diritto di compensare i propri crediti con quelli dell’albergatore, a meno che l’albergatore non sia insolvente o il credito della Parte contraente sia stato accertato da un tribunale o riconosciuto dall’albergatore. 18.4 In caso di lacune, si applicano le disposizioni di legge in materia.